Art. 10.

      1. Il primo comma dell'articolo 237 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e ad ogni effetto penale, alla dichiarazione di fallimento è equiparato l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nel caso di cui all'articolo 195 e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa nel caso di cui all'articolo 202».